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Il
para-tetraplegico che voglia guidare un autoveicolo, deve conseguire la
patente speciale, ovvero di una patente di guida che attesti l’idoneità
del conducente disabile a condurre un veicolo modificato secondo le proprie
esigenze.
Si può ottenere il rilascio della patente A, B, C o D speciale,
a seconda del tipo di vettura
modificata utilizzata dal disabile.
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà
sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica
Locale preposta a tale accertamento; è presente una Commissione
per ogni provincia.
Il disabile può farsi assistere a proprie spese da un medico di
fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnestici,
la Commissione nutra dubbi circa l'idoneità, si deve procedere
ad una prova pratica alla guida su un veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze. Questo significa che l'idoneità non può
essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Il certificato di idoneità viene rilasciato dalla Commissione Medica
Locale, ha una validità di 90 giorni, e su di esso sono riportati
gli adattamenti che il disabile deve applicare sulla propria autovettura:
ovvero gli stessi del foglio rosa e della patente di guida.
Il candidato può essere considerato non idoneo dalla Commissione
Medica Locale.
Se il disabile ritiene che l'accertamento cui è stato sottoposto
sia insufficiente, può astenersi dal firmare il verbale di visita,
oppure può presentare ricorso e ottenere di essere sottoposto a
nuova visita di accertamento. Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal
diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale
della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex "Mot
5" via G. Caraci, 36 00156 Roma
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego
rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi
rilasciare dopo la visita).
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la
data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento.
Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere a proprie
spese da un medico di fiducia.
Si sottolinea che il ricorso può essere presentato anche nel caso
in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione. Un
esempio:
La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio
automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è
convinto di riuscire a guidare anche con servofrizione.
Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente
a verifica.
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa,
il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami
teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli
con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà
dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti
ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso
disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione
Medica aveva prescritto.
Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida,
un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare
la propria vettura o quella della scuola guida, l'importante è
che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla Commissione
Medica Locale.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal
disabile potranno essere condotti solo gli automezzi provvisti di tali
dispositivi di guida. Nel caso in cui il disabile sia già titolare
di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto; potrà
condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti
indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile;
solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno
curato l’allestimento dell’automezzo.
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità
di cinque anni, anche se spesso in relazione a determinate patologie invalidanti,
viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario
presentare alla Commissione Medica Provinciale, almeno 90 giorni prima
della scadenza della patente, un certificato medico, redatto su apposito
modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento
per la visita di idoneità.
Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche
l'adattamento obbligatorio, ad esempio: "cambio automatico, freno
a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.".
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi
codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. Con il recepimento
della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea,
anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un
codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata
il 14 settembre 2000, un'ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE)
che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Il Ministero dei trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato
in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di
informazioni possibili sulle nuove patenti di guida. Queste indicazioni
sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento
Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno 2000.
Le Commissioni Mediche Locali, devono indicare nel certificato relativo
alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti,
anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi
indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono
e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla
Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi
comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.
La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun
adattamento possibile. Es.:
15.03: frizione automatica;
20.14: Freno di servizio con comando elettrico
25.04: Acceleratore manuale
25.07: Pedale dell'acceleratore a sinistra del pedale del freno
40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.).
Anche la logica dell'elencazione delle minorazioni viene notevolmente
semplificata; le categorie diventano tredici, ma soprattutto sono strettamente
connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Alcuni esempi:
· arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti
della posizione seduta ecc.);
· minorazione all'arto superiore destro;
· minorazione all'arto superiore sinistro;
· minorazioni agli arti superiori;
· minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro;
· minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro;
· minorazioni ai quattro arti - lesione midollare alta (da C5 a
C7);
Per capire il senso di questa nuova suddivisione bisogna comprendere quell'aspetto
solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire
la strada a nuove possibilità di guida.
La nuova Circolare infatti, propone per ogni tipo di minorazione una serie
di combinazioni di adattamenti.
Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità
di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non
contemplate.
Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. La cosa più
complessa diventa così la lettura di tale combinazione, poiché
la descrizione degli adattamenti è sostituita appunto dai codici.
Esistono strutture, i cosiddetti Centri di Mobilità Fiat Auto,
che offrono ai para-tetraplegici un aiuto a risolvere i problemi relativi
alla guida. In tali centri tramite speciali simulatori (disponibili sia
per disabili agli arti superiori che per disabili agli arti inferiori),
possono essere testate le capacità motorie e visive residue, il
tutto gratuitamente.
Il simulatore di guida è una sofisticata strumentazione tecnologica
che permette di verificare le residue capacità del disabile, e
che contemporaneamente permette di prendere confidenza con le apparecchiature
che verranno utilizzate sugli autoveicoli. Frequentando un centro di mobilità,
si può ottenere, un attestato che semplifica il compito di valutazione
della Commissione Medica Locale durante la visita di idoneità.
A Firenze il Centro di Mobilità è dislocato all’interno
del presidio sanitario della A.S.L. n° 10 presso la struttura “Villa
Fiorita” : della piattaforma fa parte anche la Kivi
srl la quale ha in dotazione un’autovettura con adattamenti
per para-tetraplegici. Anche tramite l’Autofficina
Poggesi, il disabile può sottoporsi ad un test drive e provare
questi ultimi ritrovati tecnologici per testare “sul campo”
le proprie capacità di guida. Telefona al direttamente al Centro
di Mobilità Fiat Auto di Firenze allo 0556263870 oppure scrivici
a testdrive@guidadisabili.com
saremo lieti di fornirti le informazioni del caso.
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