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AGEVOLAZIONI
FISCALI DISABILI
Le
agevolazioni previste per il settore auto possono essere riferite a seconda
dei casi oltre che agli autoveicoli
disabili anche a:
• motocarrozzette
• autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico
del disabile
• autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).
La legge "collegata" alla Finanziaria 2000, la stessa Finanziaria
2000 e la Finanziaria 2001 hanno notevolmente esteso l’area dei
disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto. In particolare,
in base a questi provvedimenti sono ora ammessi alle agevolazioni anche
le seguenti categorie di disabili:
• 1. non vedenti e sordomuti
• 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità
di accompagnamento
• 3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione
o affetti da pluriamputazioni. Per tutte queste categorie di disabili
il diritto alle agevolazioni spetta, per espressa disposizione di legge,
senza necessità che l’auto sia adattata.In particolare i
disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di
handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni)
che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Pertanto
nell’ambito di questa categoria rientrano anche i disabili con impedite
o ridotte capacità motorie che risultino affetti da grave limitazione
della capacità di deambulazione come sopra precisato. Questi disabili,
che in base alla precedente normativa erano stati ammessi a fruire delle
agevolazioni auto a condizione che il veicolo venisse appositamente adattato,
ora possono fruire di queste agevolazioni senza più obbligo di
adattamento. Viceversa, per i disabili con ridotte capacità motorie
che però non risultino, contemporaneamente, "affetti da grave
limitazione della capacità di deambulazione", il diritto alle
agevolazioni non viene ovviamente a cessare (obiettivo dei provvedimenti
citati era infatti quello di estendere le agevolazioni in favore dei disabili,
non certo di sopprimerle) ma continua ad essere condizionato all’adattamento
del veicolo. Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni
che si riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente
daremo le indicazioni riguardanti i disabili affetti da ridotte capacità
motorie ma non da grave limitazione della capacità di deambulazione,
per i quali continua a valere il requisito dell’adattamento.
La detraibilità ai fini Irpef delle spese di acquisto e per riparazioni
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili
danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti
di cilindrata e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione
compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di
un quadriennio e nei limiti di un importo di 35 milioni. È possibile
riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio,
a condizione che il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato
entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 35 milioni, al
netto dell’eventuale rimborso assicurativo. Si può fruire
dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare,
alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali
di pari importo.
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le
riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono esclusi anche
i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il
lubrificante.Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta per
una sola volta nel corso del quadriennio. Se il disabile è titolare
di redditi propri per un importo superiore a lire 5.500.000, il documento
di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è
fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere
indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della
quale egli risulta a carico.
Le agevolazioni Iva
È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20
per cento, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a
2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri
cubici, se con motore diesel, nuove o usate. L’aliquota agevolata
si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal
familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate
nei loro confronti). Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli
autoveicoli, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili,
intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative,
enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli
si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro
anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio,
qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra.
L ’esenzione permanente dal pagamento del bollo
L’esenzione dal pagamento del bollo auto si applica ai veicoli indicati
nel paragrafo 1, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione
dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto
a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel). L’esenzione
spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile,
sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente
a carico. L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di
nuove pratiche di esenzione dal bollo auto è l’Ufficio delle
entrate o, dove questo non è ancora istituito, la Sezione staccata
della Direzione regionale delle Entrate. Tuttavia, ciascuna regione ha
la possibilità di stabilire la gestione diretta, tramite i propri
uffici, di questo tipo di agevolazione. In tal caso, la struttura competente
cui il disabile dovrà rivolgersi è l’Ufficio Tributi
dell’ente Regione. Nelle Provincie di Trento e Bolzano la competenza
è dell’ente Provincia. Se il disabile possiede più
veicoli, l’esenzione spetta per un solo veicolo che potrà
essere scelto dal disabile. La targa dell’auto prescelta dovrà
essere indicata al competente Ufficio delle entrate o Sezione staccata
della Direzione regionale, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri
soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società
di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera), anche se adibiti al trasporto
di disabili.
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno,
presentare o spedire per raccomandata AR all’Ufficio delle entrate,
se già istituito (o alla Sezione staccata della Direzione regionale
competente), la documentazione indicata più avanti, nell’apposito
paragrafo, eventualmente utilizzando lo schema riportato tra i formulari.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine
per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo
nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza
dall’agevolazione). Le Direzioni regionali o gli Uffici delle entrate,
all’atto dell’accettazione della richiesta, sono tenuti a
trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati
contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del
richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario
di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico). Gli uffici finanziari
sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento
del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale
non accoglimento dell’istanza di esenzione. In quest’ultimo
caso, per tutte le richieste di esenzione fatte ma poi respinte dall’Ufficio,
quando sussistevano "obiettive condizioni di incertezza" circa
la spettanza del diritto, gli uffici finanziari dovranno comunicare all’interessato
che questi potrà pagare il bollo auto e relativi interessi, senza
applicazione di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto
la comunicazione del diniego. Decorsi i 30 giorni scatterà l’applicazione
delle sanzioni. L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta
riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi,
senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare
nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però,
le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché
l’auto viene venduta), l’interessato è tenuto a comunicarlo
allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione (si veda
il modulo riportato tra i formulari).
L ’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà
Parallelamente all’esenzione dal bollo, i veicoli destinati al trasporto
o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con
esclusione, però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche
dal pagamento dell’imposta di trascrizione in occasione della registrazione
dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione
della prima iscrizione al Pra di un’auto nuova, sia nella trascrizione
di un "passaggio" riguardante un’auto usata. Per quanto
riguarda le condizioni per avere titolo all’agevolazione valgono
le regole indicate nei paragrafi precedenti. L’esenzione spetta
anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile
sia fiscalmente a carico. Per la richiesta di esenzione presso l’ufficio
del Pra può essere utilizzato lo stesso modulo del bollo auto.
Diritto alle agevolazioni per il familiare
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste per il settore
auto (e cioè, ai fini Irpef, Iva e bollo auto) anche un familiare
che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione
che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere
ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un
reddito complessivo lordo annuo non superiore a 5,5 milioni di lire. Superando
questo tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni,
che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).
Tuttavia, ai fini del limite dei 5,5 milioni, non si tiene conto dei redditi
esenti, come a esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese
quelle di accompagnamento), gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno
ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
La documentazione
Per le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto
senza necessità di adattamento, la documentazione che deve essere
prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è:
1. la certificazione attestante la condizione di disabilità, in
particolare
• per non vedenti e sordomuti: certificato di invalidità
che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica
• per disabili psichici: verbale di accertamento dell’handicap
emesso dalla commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4
della legge n. 104 del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova
in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art.
3 della legge n. 104 del 1992) derivate da disabilità psichica
e certificazione che attesti il diritto a fruire dell’indennità
di accompagnamento (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988)
emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295 del 1990)
• per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione
o pluriamputati, verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla
Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104
del 1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di
handicap grave (ai sensi del comma 3, dell’art. 3 della legge n.
104 del 1992) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni)
che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
Per quanto riguarda la possibilità di autocertificare le proprie
condizioni personali si veda il capitolo IV.
In caso di auto intestata a un familiare:
· fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui
risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto,
ovvero autocertificazione in tal senso.
Ai soli fini dell ’agevolazione Iva va aggiunta:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio
anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo
veicolo agevolato.Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio
occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico
registro automobilistico.
Regole particolari per disabili con ridotte o impedite capacità
motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione
Come illustrato più sopra, alle persone pluriamputate o la cui
disabilità motoria comporti una grave limitazione nella capacità
di deambulazione è consentito di accedere alle agevolazioni sui
veicoli a prescindere dall’adattamento del veicolo se versano nella
condizione di "particolare gravità" prevista dal comma
3 dell’articolo 3 della legge 104/92. Nel caso, invece, che queste
condizioni personali non si configurino, ma sussista comunque la disabilità
motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni auto a condizione
di utilizzare veicoli adattati. In questi casi non è però
necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
Ai sensi dell’articolo 3, della legge 104/92, per disabile secondo
la definizione generale, contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 3,
deve intendersi "colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
La specificità richiesta, in questi casi, ai fini dell’agevolazione
fiscale è dunque solo nel carattere "motorio" che deve
avere l’handicap. Per cui vi potrà essere diritto alle agevolazioni
anche senza che sia accertata la necessità dell’intervento
assistenziale "permanente", previsto, invece, per situazioni
di particolare gravità. La natura motoria della disabilità
deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità
rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di
altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento
dell’invalidità. Per quanto riguarda la possibilità
di autocertificare le proprie condizioni personali si veda capitolo IV
e la modulistica nei formulari.
Per quali veicoli
Purché i veicoli siano adattati, i disabili con ridotte capacità
motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione
possono godere delle agevolazioni su:
· auto;
· motocarrozzette;
· autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto
specifico del disabile;
· autocaravan (solo ai fini della detrazione Irpef).
L ’adattamento del veicolo
Come già detto, infatti, per questa categoria di disabili l’adattamento
del veicolo rimane una condizione necessaria per tutte le agevolazioni
(Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). I veicoli devono
essere adattati prima dell’acquisto (o perché così
prodotti in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire
dallo stesso rivenditore) alla ridotta capacità motoria del disabile.
Sono ammesse anche le auto con cambio automatico, anche di serie, per
coloro che sono muniti di patente B speciale o del foglio rosa a seguito
della prescrizione da parte della Commissione medica locale ai sensi dell’art.
119 del codice della strada. Gli adattamenti, che debbono sempre risultare
dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai co-mandi
di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo,
per mettere il disabile in condizione di accedervi. Tra gli adattamenti
alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti, avvertendo
che si tratta di indicazione esemplificativa:
• pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
• paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
• sedile scorrevole-girevole atto a facilitare l’insediamento
del disabile nell’abitacolo;
• sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di
ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
• sportello scorrevole;
• altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti
siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali
da comportare un adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo
ad "adattamento" l’allestimento di semplici accessori
con carattere di "optional", ovvero l’applicazione di
dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili
in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.
Il diritto all ’Iva agevolata al 4%riguarda anche:
a. le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi
di fabbrica;
b. gli acquisti di accessori e strumenti relativi alle
prestazioni indicate nel precedente punto a).
L’impresa che vende accessori e strumenti relativi ai veicoli adattati,
ovvero che effettua prestazioni di servizio con applicazione dell’aliquota
agevolata, deve emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente)
con l’annotazione che si tratta di operazione ai sensi della legge
97/86 e della legge 449/97 (nella vendita di accessori o nelle prestazioni
da parte di officine è sufficiente menzionare la legge 449/97),
ovvero della legge 342/2000. Nel caso di importazione gli estremi della
legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale. I disabili con ridotte
o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione
alla capacità di deambulazione, in aggiunta ai documenti indicati
al paragrafo 8 dovranno presentare:
1. fotocopia della patente di guida speciale. Per i disabili che non sono
in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori
di handicap che non ne consente il conseguimento), non è necessario
il possesso della patente di guida speciale. Ai fini della detrazione
Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte
sia del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico;
2. ai soli fini dell’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di
servizi o nell’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale
risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità
motorie permanenti. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente
precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente
o del committente (ove ricorra questa ipotesi). Per un fac-simile di dichiarazione
adatta a questa situazione si veda il modulo n. 4 riportato tra i formulari;
3. fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo
dispone dei dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione
di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale ovvero che
il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisicomotoria;
c. copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciato
da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni,
in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.
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